Art. 1
Natura e sede
L’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Faenza – Modigliana (qui di seguito più brevemente denominato “I.D.S.C.” oppure “Istituto”) costituito dal Vescovo della Diocesi di Faenza – Modigliana in attuazione dell’art. 21 delle Norme sugli enti e beni ecclesiastici, approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con protocollo del 15 dicembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione “Norme”) è persona giuridica canonica pubblica.
L’I.D.S.C. della Diocesi di Faenza – Modigliana ha sede in Faenza, piazza Xl Febbraio numero civico 10.
Art. 2
Fini e attività dell’ente
L’I.D.S.C. ha i seguenti scopi:
a) provvedere, ove occorra, all’integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata “C.E.I.”), della remunerazione spettante al clero che svolge servizio in favore della Diocesi, per il suo congruo e dignitoso sostentamento;
b) svolgere, eventualmente e previe intese, ove occorra, con l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (“I.C.S.C.) funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;
c) intrattenere opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali, nell’ambito delle proprie competenze;
d) provvedere, con l’osservanza dei criteri contenuti nell’art. 2 bis, alle necessità di cui all’art. 27, comma secondo, delle Norme (1), che si dovessero manifestare.
L’I.D.S.C. può compiere tutti gli atti di natura tanto mobiliare che immobiliare e finanziaria necessari e utili per la migliore realizzazione dei fini istituzionali quanto per l’organizzazione e la realizzazione delle proprie strutture.
Esso può inoltre svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate da regolamenti emanati dalla C.E.I. o che gli fossero proposte dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nel quadro dei suoi fini istituzionali.
Art. 2-bis
Criteri per l’applicazione dell’art. 27, comma secondo, delle Norme
I criteri ai quali l’Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall’art. 27, comma secondo, delle Norme sono i seguenti:
1. la sovvenzione è concessa su richiesta scritta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un’occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dall’attestazione circa l’inesistenza di altre fonti di reddito;
2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;
3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;
4. su domanda dell’interessato, persistendo la condizione di necessità, la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.
In casi particolari, dopo avere consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell’Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.
Art. 3
Rapporti con l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
L’Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con l’I.C.S.C. nel quadro di organica connessione stabilita dalle Norme, per attuare secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del clero italiano.
In particolare:
a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funzionamento del sistema;
b) segnala esperienze e offre suggerimenti che possono arricchire lo studio e gli indirizzi comuni in vista della realizzazione e della gestione del patrimonio degli Istituti ai fini della sua valorizzazione;
c) si avvale, secondo l’opportunità, dell’assistenza dell’I.C.S.C. per i propri compiti di gestione.
Art. 4
Durata
L’Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione dalla Santa Sede o dal Vescovo diocesano in conformità all’articolo 22, comma terzo, delle Norme (2), nel decreto di soppressione verranno designati l’ente o gli enti chiamati a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione del suo patrimonio al sostentamento del clero.
Art. 5
Patrimonio
Tutti i beni comunque appartenenti all’Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile. Esso è così composto:
a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella Diocesi;
b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
c) dalle liberalità di cui all’articolo 32, comma primo, delle Norme (3);
d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo (4);
e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione, osservato il disposto dell’art. 17, a fini incrementativi del patrimonio (5).
Art. 6
Mezzi di funzionamento
Per il raggiungimento del propri fini l’I.D.S.C. si avvale:
a) dei redditi del proprio patrimonio;
b) delle eventuali integrazioni ricevute dall’I.C.S.C.;
c) di ogni altra entrata.
Art. 7
Consiglio di Amministrazione
L’Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri chierici e laici, tra i quali un Presidente e un Vice Presidente.
Tre di questi membri sono designati su base elettiva dal clero della Diocesi secondo le modalità stabilite dal Vescovo in conformità alle disposizioni emanate.
La nomina di tutti i Consiglieri, compresa quella del Presidente e del Vice Presidente, è riservata al Vescovo. Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.
Gli amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del medesimo, decadono automaticamente dalla carica.
Prima di iniziare l’esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare avanti all’Ordinario diocesano o a un suo delegato il giuramento prescritto dal can. 1283.
Gli Amministratori prestano gratuitamente la loro opera, fatto salvo il rimborso delle spese di trasferta che saranno corrisposte semestralmente dietro presentazione di nota contabile.
Art. 8
Incompatibilità
La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto è incompatibile con quella di Amministratori di altri Istituti per il Sostentamento del Clero.
Art. 9
Vacanza di seggi nel Consiglio
Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all’esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Vescovo provvederà entro quindici giorni dalla notizia dell’evento o dal provvedimento di revoca a nominarne i sostituti. Qualora si tratti di nominare membri designati dal clero, il Vescovo stesso nominerà nell’ordine i candidati che all’atto della designazione hanno riportato il maggior numero di voti.
I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle successive scadenze.
Art. 10
Adunanze del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è convocato al Presidente tutte le volte che egli lo ritiene utile. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi una volta ogni trimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l’ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i Consiglieri (e ai Revisori del Conti). Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni dell’urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi membri (e dei Revisori dei Conti). Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto verbale, che sarà trascritto a cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.
Art. 11
Poteri del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:
a) redigere l’inventario, lo stato di previsione e il bilancio consuntivo annuali;
b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell’Ordinario diocesano:
1. l’alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte (6);
2. l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1 (7);
3. l’inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l’acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;
4. la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;
5. l’assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato (5);
c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi, osservate le prescrizioni stabilite in proposito dalla C.E.I.;
d) delegare all’occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio, fissando i limiti delle deleghe e la remunerazione spettante al (o ai) delegato (i);
e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il direttore dell’Istituto, stabilendone la retribuzione.
Art. 12
Responsabilità
I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l’Istituto dell’esecuzione del loro mandato. Gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto non possono introdurre né contestare una lite davanti al tribunale civile, in nome dell’Istituto stesso, senza aver prima ottenuto licenza scritta dall’Ordinario, secondo quanto prescritto dal can. 1288 (8).
Art. 13
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Spetta al Presidente:
a) rappresentare l’l.D.S.C., anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal can. 1288 (8).
Art. 14
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Spetta al Vice Presidente:
a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel precedente art. 13, nei casi di assenza o di impedimento di lui, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo in caso di sua incapacità;
b) con il consenso dell’Ordinario (oppure del Presidente del Collegio dei Revisori), surrogarsi al Presidente, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non provveda alla convocazione trimestrale del Consiglio di Amministrazione prevista dall’art. 10 o a quelle aventi carattere di urgenza.
Art. 15
Esercizio
L’esercizio annuale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, Il primo esercizio inizia a decorrere dai giorno dell’elezione dell’Istituto e si chiude comunque al 31 dicembre dell’anno stesso.
Art. 16
Stato di previsione e consuntivo
Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.:
a) entro il 15 settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere e ad approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non oltre il 30 dello stesso mese, ottenuto il visto dell’Ordinario, all’I.C.S.C. per l’approvazione di competenza; tale approvazione costituisce il presupposto per l’erogazione da parte dello stesso I.C.S.C. dell’integrazione eventualmente richiesta;
b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all’esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano (dopo che egli avrà sottoposto il consuntivo al Consiglio Diocesano per gli Affari Economici), li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l’effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni;
c) entro il mese di maggio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila un consuntivo in cui compaiono i dati essenziali del bilancio relativi all’anno precedente insieme con una relazione generale sul funzionamento dell’istituto; tali relazioni saranno rese note in una assemblea del clero della Diocesi.
Art. 17
Avanzi di esercizio
L’eventuale eccedenza attiva di bilancio, previo versamento all’Istituto Centrale della quota stabilita dalla C.E.I., potrà essere destinata con delibera del Consiglio di Amministrazione a copertura degli oneri relativi al sostentamento del clero dell’esercizio seguente oppure essere investita, previa autorizzazione dell’Istituto Centrale, a fini incrementativi del patrimonio.
Art. 18
Collegio dei Revisori dei Conti
La vigilanza sull’osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell’amministrare l’Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.
Questo organo si compone di tre membri, di cui almeno uno iscritto all’albo dei revisori ufficiali dei conti, nominati dal Vescovo. La designazione di uno di detti membri è riservata al clero diocesano. La Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti spetta al membro all’uopo designato dallo stesso Vescovo. Il loro mandato ha la durata dl cinque anni ed è rinnovabile.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti prestano gratuitamente la loro opera, fatto salvo il rimborso per le spese di trasferta che saranno corrisposte semestralmente dietro presentazione di nota contabile.
Art. 19
Obblighi del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presidente, almeno una volta al trimestre per l’effettuazione della sorveglianza demandatagli.
I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
L’ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l’automatica decadenza dalla carica.
Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 maggio di ogni anno, al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.
Art. 20
Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori dei Conti
Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente incapacità all’esercizio delle sue funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo diocesano provvede senza indugio a nominare il successore, il quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.
Art. 21
Rinvio a norme generali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.
Il presente Statuto è stato emanato in data 2 febbraio 1987 con firma del Vescovo di Faenza – Modigliana Mons. Francesco Tarcisio Bertozzi e del Cancelliere vescovile Mons. Bruno Maglioni e approvato in data 23 aprile 1987 dal Ministro dell’Interno. E’ stato modificato con Decreto vescovile prot. N. 33/99-216 in data 31 agosto 1999 e con il presente Decreto vescovile prot. N. 34/2010-523 in data 18 dicembre 2010.
NOTE
(1) “Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito”.
(2) “… decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano…”.
(3) “Le liberalità disposte con atto anteriore al 10 luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l’estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell’estinzione”.
(4) “I beni della pia fondazione non autonoma, se furono affidati a una persona giuridica soggetta al Vescovo diocesano, trascorso il tempo, devono essere destinati all’Istituto di cui al can. 1274, par. 1, a meno che il fondatore non abbia espressamente manifestato una volontà diversa; altrimenti passano alla stessa persona giuridica”. Can. 1274, par. 1: “Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni e le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della Diocesi, a norma del can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente”.
(5) Così modificato dal Decreto vescovile n. 33/99-216 in data 31 agosto 1999.
(6) “Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette”.
(7) “Salvo il disposto del can. 638, par. 3, quando il valore dei beni che si intendono alienare stia tra la somma minima e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l’autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all’autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l’autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati. Il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi”. A norma della delibera C.E.I. n. 20, così come modificata in ultimo il 27 marzo 1999, “la somma minima e la somma massima per determinare le competenze di cui al can. 1292, par. 1, del Codice di diritto canonico è, rispettivamente, di cinquecento milioni e di due miliardi di lire. Dal 1° gennaio 2000 le predette somme sarà rispettivamente, di duecentocinquantamila euro e di un milione di euro”.
(8) “Gli amministratori non introducano né contestino una lite davanti al tribunale civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuto la licenza scritta del proprio Ordinario”.